Articolo 1829 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Crediti verso terzi

Dispositivo

Note

(1) Le parti, naturalmente, sono quelle del contratto di conto corrente: in particolare, qui, rimettente è colui che fa la rimessa di un proprio credito verso un terzo (che rimane tale) e ricevente è la sua controparte.

(2) La presunzione è relativa (2727 c.c.) proprio perché è ammessa una diversa volontà delle parti: spetterà alla parte che vi ha interesse dimostrare che vi era un differente accordo (2697 c.c.)

(3) La clausola opera quale condizione risolutiva mista (1353 c.c.) della titolarità del credito: questo passa immediatamente nella titolarità del ricevente ma se la condizione si avvera essa viene meno. Invece, in caso di conto corrente bancario (v.1852,1857 c.c.), la clausola funziona quale condizione sospensiva: la banca non concede il credito al cliente finché non consegue dal terzo la somma.

(4) Il ricevente, quindi, può scegliere di agire contro il terzo per soddisfare il credito ovvero, anche senza intraprendere tale via, cancellare egli stesso il credito rimesso dalla controparte ritrasferendolo a quest'ultima.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 27449/2022

2Cass. civ. n. 11395/2019

3Cass. civ. n. 91/2017

4Cass. civ. n. 19585/2013

5Cass. civ. n. 11852/2004

6Cass. civ. n. 18118/2003

7Cass. civ. n. 8485/1994