Articolo 1876 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Rendita costituita su persone già defunte
Dispositivo
Il contratto è nullo, se la rendita è costituita per la durata della vita di persona che, al tempo del contratto, aveva già cessato di vivere [1325], n. 2, [1418] (1).
Note
(1) Attesa la formulazione della norma, essa sembra riferirsi solo al caso in cui la persona sia già morta alla conclusione del contratto. Tuttavia, considerata laratio legis, deve ritenersi che essa si applichi anche se la morte giunge quando il contratto produce i propri effetti, se tale momento non coincide con quello della conclusione, ad esempio perché vi è una condizione sospensiva (1353 c.c.).