Articolo 1877 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso

Dispositivo

Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso può chiedere la risoluzione del contratto (1), se il promittente non gli dà o diminuisce le garanzie pattuite [1461], [1867] n. 2] (2).

Note

(1) Si applica anche l'art. 2743 del c.c..

(2) La norma si riferisce sia alle garanzie reali, pegno (2784 c.c.) e ipoteca (2808 c.c.), sia a quelle personali (1936 c.c.). In ogni caso esse non costituiscono elementi essenziali del contratto in quanto possono anche mancare.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 14796/2009

In tema di contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale, non costituisce causa di risoluzione per inadempimento del vitaliziante il sopravvenuto decesso, nel corso del rapporto, del beneficiario delle prestazioni alimentari e di cura, perché il sopraggiungere della morte del vitaliziato durante lo svolgimento del rapporto conseguente alla stipula del suddetto contratto comporta soltanto l'estinzione della prestazione periodica al cui adempimento si è obbligato il vitaliziante.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14796 del 24 giugno 2009)

2Cass. civ. n. 1683/1982

Al contratto, con il quale una parte si obbliga a corrispondere all'altra vitto, alloggio e vestiario nonché a prestarle assistenza materiale e spirituale dietro corrispettivo della cessione di un immobile o di altra attribuzione patrimoniale, sono applicabili le disposizioni in materia di vitalizio oneroso che non siano incompatibili con le particolari fattispecie che le parti pongano in essere, nella loro autonoma negoziale, mediante la previsione di prestazioni che possano consistere — esclusivamente o prevalentemente — in undareo in unfacere.Pertanto, qualora non sia possibile, per qualsiasi causa, la prestazione in natura, a tale contratto è applicabile l'art. 433 c.c. che prevede, in materia di alimenti, la determinazione da parte del giudice del modo di somministrazione della prestazione dell'obbligato — e quindi anche la convertibilità in danaro della prestazione — indipendentemente dalla scelta dell'interessato, nonché l'art. 1877 c.c. per il quale il creditore, in caso di mancata o diminuita prestazione delle garanzie pattuite da parte del promittente, può chiedere la risoluzione del contratto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1683 del 15 marzo 1982)