Articolo 1906 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Danni cagionati da vizio della cosa
Dispositivo
Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato denunziato.
Se il vizio ha aggravato il danno, l'assicuratore, salvo patto contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito (1).
Note
(1) La salvezza che la norma fa del patto contrario pone alcuni problemi di coordinamento tra questa disciplina e quella dettata in tema di dichiarazioni inesatte e reticenze (v.1892,1893 c.c.). Infatti, ai sensi della norma in esame le parti possono, con patto contrario, stabilire che l'assicuratore indennizzi l'assicurato anche per il vizio intrinseco alla cosa che gli sia stato taciuto; invece, la disciplina generale stabilisce che tale circostanza legittima l'annullamento del contratto o il recesso dell'assicuratore (v.1892,1893 c.c.).
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 31345/2022
In tema di assicurazione, il patto di deroga all'art. 1906 c.c., che esclude l'indennizzabilità dei danni derivanti da vizio intrinseco della cosa assicurata, non deve necessariamente essere espresso, ma può essere ricavato in via di interpretazione delle restanti clausole contrattuali, atteso che opera il principio generale della libertà delle forme, alla stregua del quale la volontà negoziale può essere manifestata in ogni modo, ivi compreso il silenzio circostanziato, e che la forma richiesta per il contratto di assicurazione è scritta "ad probationem".(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 31345 del 24 ottobre 2022)
2Cass. civ. n. 797/1990
L'art. 1906 c.c., ove prevede, in tema di assicurazione contro i danni, che l'assicuratore non risponde, salvo patto contrario, del pregiudizio prodotto da vizio intrinseco della cosa assicurata, non è suscettibile di applicazione estensiva alla assicurazione della responsabilità civile, nella quale manca la «cosa assicurata» ed il bene del destinatario della copertura assicurativa viene in considerazione al diverso fine di circoscrivere la relativa garanzia, con riferimento alla responsabilità risarcitoria verso terzi per fatti connessi alla proprietà od al godimento del bene medesimo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 797 del 6 febbraio 1990)