Articolo 1907 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Assicurazione parziale

Dispositivo

Note

(1) In tal caso si ha la c.d. sottoassicurazione: le parti stabiliscono che il valore garantito è inferiore a quello reale del bene. Ne deriva, ovviamente, che il premio sarà minore rispetto a quello che sarebbe dovuto se fosse assicurato l'intero valore. Poichè la sottoassicurazione si basa su un rapporto di valore tra beni garantiti, è escluso che essa possa applicarsi alle ipotesi nelle quali questo valore non è determinabile a priori, come, ad esempio, nell'assicurazione per responsabilità civile (v.1917 c.c.).

(2) Tale inciso fa applicazione della regola c.d. proporzionale che si basa sulla proporzione tra valore effettivo del bene e valore garantito.

(3) La deroga si sostanzia nella c.d. assicurazione a primo rischio con la quale si conviene che verrà indennizzato il danno realmente subito ma entro dei massimali prestabiliti.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 25405/2013

2Cass. civ. n. 13754/2006

3Cass. civ. n. 44/1991

4Cass. civ. n. 1022/1982