Articolo 1907 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Assicurazione parziale
Dispositivo
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro (1), l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta (2), a meno che non sia diversamente convenuto (3).
Note
(1) In tal caso si ha la c.d. sottoassicurazione: le parti stabiliscono che il valore garantito è inferiore a quello reale del bene. Ne deriva, ovviamente, che il premio sarà minore rispetto a quello che sarebbe dovuto se fosse assicurato l'intero valore. Poichè la sottoassicurazione si basa su un rapporto di valore tra beni garantiti, è escluso che essa possa applicarsi alle ipotesi nelle quali questo valore non è determinabile a priori, come, ad esempio, nell'assicurazione per responsabilità civile (v.1917 c.c.).
(2) Tale inciso fa applicazione della regola c.d. proporzionale che si basa sulla proporzione tra valore effettivo del bene e valore garantito.
(3) La deroga si sostanzia nella c.d. assicurazione a primo rischio con la quale si conviene che verrà indennizzato il danno realmente subito ma entro dei massimali prestabiliti.
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 25405/2013
La stipula di una polizza stimata ex art. 1908 cod. civ., che ha lo scopo di determinare convenzionalmente il valore assicurabile, non è incompatibile con l'assicurazione parziale di cui all'art. 1907 cod. civ., nella quale il valore assicurato rappresenta solo una parte del valore della cosa.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 25405 del 12 novembre 2013)
2Cass. civ. n. 13754/2006
In riferimento ai procedimenti iniziati dopo il 30 aprile 1995, ai quali si applica l'art. 345 cod. proc. civ. nel testo novellato dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990 n. 353, l'eccezione dell'assicurazione di contenimento della domanda nei limiti del massimale non può essere contenuta per la prima volta nell'atto di appello, costituendo un'eccezione in senso proprio, impeditiva del maggior risarcimento richiesto dal danneggiato. (Cassa con rinvio, App. Bologna, 21 Luglio 2001).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13754 del 14 giugno 2006)
3Cass. civ. n. 44/1991
Con riguardo a polizza di assicurazione contro i danni cosiddetta «a primo rischio», cioè con patto di deroga, in favore dell'assicurato, della regola della proporzionale riduzione dell'indennizzo in caso di inferiorità del valore assicurato rispetto a quello reale (art. 1907 c.c.), deve ritenersi nulla, e quindi come non apposta nella polizza medesima, la clausola che non si limiti a fissare un eventuale «tetto» del valore reale, oltre il quale riprenda vigore detta regola, ma escluda l'indennizzo per il solo fatto che il medesimo valore reale superi il massimale, atteso che siffatta clausola è radicalmente incompatibile con l'indicato patto di deroga, comportando per l'assicurato un trattamento deteriore anche rispetto a quello che avrebbe in difetto della deroga stessa.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 44 del 5 gennaio 1991)
4Cass. civ. n. 1022/1982
In tema di assicurazione contro gli infortuni, l'indagine, diretta a stabilire se il massimario fissato dalla polizza, come limite della prestazione dell'assicuratore in caso d'invalidità, prescinda dal grado dell'invalidità stessa, tanto da, essere integralmente dovuto anche in ipotesi d'invalidità parziale, con danno pari o superiore al massimale medesimo, ovvero si riferisca solo all'invalidità totale, sì da dover essere proporzionalmente ridotto in ipotesi d'invalidità parziale, va condotta alla stregua dei patti contrattuali, ed a prescindere dalle disposizioni dell'art. 1907 c.c. sulla cosiddetta assicurazione parziale, le quali operano esclusivamente nel campo dell'assicurazione contro i danni.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1022 del 18 febbraio 1982)