Articolo 1908 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Valore della cosa assicurata

Dispositivo

Note

(1) In tal caso si parla di polizza stimata, la quale costituisce un negozio concluso dalle parti al quale si ritengono applicabili, in particolare, le norme dettate in tema di vizi del consenso (v.art. 1427 del c.c.).

(2) La dichiarazione in esame, pur se proviene da una parte (assicurato) ed è comunicata alla controparte (assicuratore) non è da questa accettata per iscritto, come accade per la stima, e rappresenta una semplice dichiarazione di scienza dell'assicurato.

(3) Tale comma costituisce applicazione della eccezione prevista in generale dall'art. 1905 comma 2 c.c..

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 26813/2019

2Cass. civ. n. 10602/2018

3Cass. civ. n. 15868/2015

4Cass. civ. n. 25405/2013

5Cass. civ. n. 4753/2001