Articolo 1927 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Suicidio dell'assicurato

Dispositivo

In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.

L'assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi [1901], [1924], non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata (1).

Note

(1) Attesa laratiosottesa alla norma, l'ipotesi da essa considerata è solo quella del suicidio volontario e non, ad esempio, quella del suicidio di soggetto incapace di intendere e volere (v.428 c.c.) a meno che non sia tale per causa a lui imputabile.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 38218/2021

Le disposizioni in tema di assicurazione sulla vita si applicano anche al contratto di assicurazione contro gli infortuni mortali, inclusa la disposizione di cui all'art. 1927, comma 1, c.c., che prevede la corresponsione dell'indennizzo qualora l'assicurato si suicidi oltre due anni dopo la stipula del contratto, ma tale norma ha natura dispositiva e non cogente, con la conseguenza che la previsione, inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni mortali, secondo cui sono indennizzabili solo gli eventi dovuti a "causa fortuita, violenta ed esterna", risulta idonea ad integrare quel patto espresso che, ai sensi dell'articolo 1927 c.c., esclude l'indennizzabilità dell'infortunio mortale dovuto a suicidio.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 38218 del 3 dicembre 2021)

2Cass. civ. n. 7956/1991

In tema di assicurazione sulla vita, la disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 1927 c.c. in caso di suicidio dell'assicurato (secondo la quale l'assicuratore non è obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata) è derogabile con patti di polizza, non essendo tale disposizione compresa tra le norme inderogabili indicate dall'art. 1932 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7956 del 17 luglio 1991)