Articolo 1928 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Prova

Dispositivo

Note

(1) La riassicurazione è un nuovo contratto di assicurazione con cui l'assicuratore diventa un c.d. riassicurato. Anche il c.d. riassicuratore può assicurare il medesimo rischio presso altri, nel qual caso la stipula prende il nome di retrocessione.

(2) La riassicurazione generale è denominata trattato e può sostanziarsi nel c.d. trattato di quota pura se concerne una certa quota di tutti i sinistri di una materia (ad esempio R.C.A., v.1917 c.c.) ovvero nella c.d. riassicurazione per eccesso di danno o perdita, se ha ad oggetto i sinistri superiori ad una determinata entità o che superano una quantità precisa dei premi.