Articolo 1983 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Controllo del debitore

Dispositivo

Il debitore ha diritto di controllare la gestione (1) e di averne il rendiconto (2) alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura più di un anno.

Se è stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debitore [193] disp. att.] (3).

Note

(1) Il controllo deve essere esercitato tenendo conto che con la cessione il debitore perde la disponibilità dei beni (1980 c.c.) ed, inoltre, considerando che la funzione principale della fattispecie è quella di soddisfare i creditori (1977 c.c.) mentre la restituzione al debitore è solo una conseguenza secondaria (1982 c.c.). In caso di violazione del dovere di cui alla norma il contratto può essere risolto (1986 c.c.).

(2) Il rendiconto è strumento volto a controllare più efficacemente la gestione dei creditori cessionari.

(3) I cessionari possono nominare un liquidatore che li sostituisca nella gestione dei beni, ad esempio perchè si tratta di beni particolari per i quali è necessario il lavoro di un esperto, e questi deve fare il rendiconto sia ad essi che al debitore.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 22063/2017

In base a un principio generale dell'ordinamento, chi esercita una gestione o svolge un'attività nell'interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e avere; pertanto, le specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore non hanno carattere tassativo e il rendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui da un rapporto di natura sostanziale discende il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 22063 del 22 settembre 2017)