Articolo 1984 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Liberazione del debitore
Dispositivo
Se non vi è patto contrario (1), il debitore è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto [193] disp. att.] (2).
Note
(1) In particolare, il patto può stabilire che il debitore sia liberato non dal momento in cui i creditori ottengono il ricavato della liquidazione ma in quello, anteriore, in cui ottengono i beni: in tal caso si configura unadatio in solutumse il debitore non si è riservato il diritto a trattenere l'eccedenza, in quanto i creditori divengono proprietari dei beni sin dalla cessione (1198 c.c.).
(2) Ciò costituisce deroga all'art. 1181 c.c.. I creditori sono soddisfatti solo entro i limiti del valore dei beni oggetto di cessione, pertanto possono far valere le proprie ulteriori pretese nei confronti del debitore.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 6022/2014
Nel concordato con cessione dei beni l'imprenditore assume l'obbligo di porre a disposizione dei creditori l'intero patrimonio dell'impresa e non di garantire il pagamento dei crediti in una misura percentuale prefissata, a meno di un'espressa previsione in tal senso. Ne consegue che, il ricavato della vendita dei beni va distribuito tra i creditori, i quali beneficiano dell'eventuale miglior risultato, rispetto a quello promesso, in ragione della garanzia generale per loro rappresentata dal patrimonio del debitore.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6022 del 14 marzo 2014)