Articolo 2016 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Procedura d'ammortamento

Dispositivo

Note

(1) Cioè colui che lamenta lo smarrimento, la sottrazione ad opera di terzi o la distruzione del titolo.

(2) La denuncia al debitore può essere fatta con qualsiasi forma. Inoltre, essa costituisce solo una facoltà del possessore pertanto se questi omette di provvedervi non può essergli addebitata alcuna responsabilità a titolo contrattuale nel caso in cui dalla circolazione del titolo derivi un danno al debitore.

(3) Ad esempio, il luogo in cui vi è una filiale della banca che ha emesso l'assegno bancario. A differenza della denuncia al debitore, che è libera, al tribunale deve essere presentato un ricorso, secondo la relativa disciplina (125 c.p.c.).

(4) Il tribunale svolge un accertamento sia in fatto, verificando che il titolo sia stato, effettivamente, smarrito, sottratto o distrutto, che in diritto, in ordine alla legittimazione del denunciante.

Massime giurisprudenziali (16)

1Cass. civ. n. 16484/2017

2Cass. civ. n. 20469/2008

3Cass. civ. n. 4870/2006

4Cass. civ. n. 13513/2002

5Cass. civ. n. 2490/2002

6Cass. civ. n. 3027/1995

7Cass. civ. n. 5744/1993

8Cass. civ. n. 9686/1992

9Cass. civ. n. 4195/1982

10Cass. civ. n. 1435/1974

11Cass. civ. n. 399/1969

12Cass. civ. n. 1782/1968

13Cass. civ. n. 1046/1968

14Cass. civ. n. 1549/1965

15Cass. civ. n. 1287/1962

16Cass. civ. n. 1115/1952