Articolo 2017 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Opposizione del detentore

Dispositivo

L'opposizione del detentore deve essere proposta davanti al tribunale che ha pronunziato l'ammortamento, con citazione da notificarsi al ricorrente e al debitore [90 l. camb.; 70 l. ass.] (1).

L'opposizione non è ammissibile senza il deposito del titolo (2) presso la cancelleria del tribunale.

Se l'opposizione è respinta, il titolo è consegnato a chi ha ottenuto l'ammortamento (3).

Note

(1) In tal modo il debitore può chiarire i fatti ma anche conoscere il soggetto cui sarà tenuto ad adempiere, quindi è litisconsorte necessario (102 c.p.c.). In tema di ripartizione dell'onere della prova (2697 c.c.) spetta all'opponente dimostrare, in particolare, che il suo possesso del titolo è legittimo (1992 c.c.).

(2) Il deposito serve ad evitare che possano essere avanzate più opposizioni a scopi solo dilatori. Nella prassi il titolo, di regola, non viene depositato ma viene esibito al cancelliere che stila un verbale.

(3) L'opposizione si presenta come un giudizio a carattere impugnatorio in quanto viene instaurata dopo che è stato pronunciato l'ammortamento, e di fatto, impugnando il relativo decreto (2016 c.c.): di conseguenza, se l'istanza è respinta, il decreto stesso diventa definitivo.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 15126/2014

Il decreto di ammortamento determina l'inefficacia "ex nunc" del libretto di deposito al portatore ed estingue, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 luglio 1951, n. 948, i diritti del detentore nei confronti dell'istituto emittente, senza tuttavia pregiudicarne le ragioni verso chi ha ottenuto il duplicato. Nella controversia con l'ammortante, peraltro, il detentore è tenuto a provare solamente di aver acquistato la titolarità del credito risultante dal libretto anteriormente all'ammortamento e tale onere – soccorrendo le presunzioni di buona fede nel possesso ex art. 1147 cod. civ., nonché di possesso intermedio ex art. 1142 cod. civ. – può essere assolto dimostrando di aver posseduto il titolo prima dell'ammortamento stesso, mentre spetta all'ammortante fornire la prova contraria che l'acquisto del possesso era avvenuto in mala fede.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15126 del 2 luglio 2014)

2Cass. civ. n. 1146/1975

La norma contenuta nell'art. 2017 c.c., secondo la quale non è ammissibile l'opposizione al decreto di ammortamento di un titolo all'ordine senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale che ha pronunziato l'ammortamento, non si applica alla cambiale.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1146 del 26 marzo 1975)