Articolo 2146 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Conferimento delle scorte
Dispositivo
Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione [delle norme corporative] (1), della convenzione o degli usi.
Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti [2145], [2163] (2).
Note
(1) Le norme corporative sono state abrogate quali fonti di diritto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
(2) Per quanto attiene la ripartizione delle scorte vive nei contratti di mezzadria si veda la L. 29 maggio 1956, n. 500.