Articolo 2147 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Obblighi del mezzadro
Dispositivo
Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e (1) le necessità della coltivazione [2145], il lavoro proprio e quello della famiglia colonica [2173].
È a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni [delle norme corporative] (2), della convenzione o degli usi, la spesa della mano d'opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere [2149].
Note
(1) L'articolo 3 della L. 15 settembre 1964, n. 756 vieta la stipula di nuovi contratti di mezzadria a far data della sua entrata in vigore.
(2) Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.