Articolo 2174 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obblighi del soccidario

Dispositivo

Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante [2173], il lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.

Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore [1176], [1618], [2148], [2167], [2175] (1).

Note

(1) L'apporto lavorativo deve essere prevalentementequellodel soccidario; ciò non esclude che egli possa servirsi della collaborazione di lavoratori estranei o di suoi familiari.