Articolo 2174 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obblighi del soccidario

Dispositivo

Note

(1) L'apporto lavorativo deve essere prevalentementequellodel soccidario; ciò non esclude che egli possa servirsi della collaborazione di lavoratori estranei o di suoi familiari.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 14568/2025