Articolo 2175 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Perimento del bestiame
Dispositivo
Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili [1218], [1258], [2174], [2176].