Articolo 2177 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Trasferimento dei diritti sul bestiame

Dispositivo

Note

(1) Il trasferimento del bestiame determina solo una modificazione soggettiva dal lato del soccidante. Pertanto, nell'ipotesi in cui viene trasferita solo una parte del bestiame, all'originario soccidante si aggiungerà il terzo acquirente, il quale, in proporzione della propria quota di bestiame, sarà titolare di crediti e debiti derivanti dalla soccida.