Articolo 2178 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Accrescimenti, prodotti, utili e spese

Dispositivo

Note

(1) Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

(2) Alcune spese sono poste a carico del solo soccidario, altre a carico del solo soccidante. In particolare, tra lespese gravanti sul soccidario vi sono quelle relative alla manodopera necessaria per l'allevamento del bestiame, la lavorazione dei prodotti e il trasporto di questi ultimi nell'apposito deposito. Viceversa, le spese a carico del soccidante sono quelle riguardanti l'alimentazione del bestiame e le cure veterinarie.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 24914/2013