Articolo 2178 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Accrescimenti, prodotti, utili e spese
Dispositivo
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite [dalle norme corporative] (1), dalla convenzione o dagli usi (2) [2170].
È nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno [2184], [2263], [2265].
Note
(1) Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
(2) Alcune spese sono poste a carico del solo soccidario, altre a carico del solo soccidante. In particolare, tra lespese gravanti sul soccidario vi sono quelle relative alla manodopera necessaria per l'allevamento del bestiame, la lavorazione dei prodotti e il trasporto di questi ultimi nell'apposito deposito. Viceversa, le spese a carico del soccidante sono quelle riguardanti l'alimentazione del bestiame e le cure veterinarie.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 24914/2013
L'attribuzione al soccidante di acconti, in contanti, prodotti o capi di bestiame, sull'accrescimento non altera la funzione economico-sociale del contratto di soccida, in quanto non pregiudica la successiva applicazione del criterio di prelevamento e di ripartizione degli utili stabilito dagli artt. 2178 e 2181 c.c., consentendo comunque alle parti di operare, al termine del contratto o del ciclo di accrescimento, la definitiva attribuzione delle quote di utili a ciascuno spettanti, nonché la ripartizione delle quote delle spese da ciascuno sostenute, così salvaguardando la struttura associativa qualificata dalla comunanza di scopo del rapporto.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 24914 del 6 novembre 2013)