Articolo 2179 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Morte di una delle parti
Dispositivo
La soccida [2170] non si scioglie per la morte del soccidante [2158], [2168], [2186].
In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo [2158] [2168].