Articolo 2186 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Nozione e norme applicabili
Dispositivo
Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame è conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.
In tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione [2173], [2552].
Si osservano inoltre le disposizioni dell'articolo [2184] e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice [2171], [2172], [2174], [2179], [2180].