Articolo 2187 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Usi

Dispositivo

Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle sezioni II [2141] ss.], III [2164] e IV [2170] di questo capo, per quanto non è espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi [1374].