Articolo 2197 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Sedi secondarie

Dispositivo

L'imprenditore [2205] che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie [1510] con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese [2188] del luogo dove è la sede principale dell'impresa [2189], [2196], n. 4].

Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all'ufficio del luogo nel quale è istituita la sede secondaria [2203] comma 2], indicando altresì la sede principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede secondaria. [Il rappresentante deve depositare presso il medesimo ufficio la sua firma autografa] (1).

La disposizione del secondo comma si applica anche all'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa [2506].

L'imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all'estero deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale [2194].

Note

(1) Periodo abrogato dall'art. 33, L. 24 novembre 2000, n. 340.