Articolo 2197 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Sedi secondarie
Dispositivo
L'imprenditore [2205] che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie [1510] con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese [2188] del luogo dove è la sede principale dell'impresa [2189], [2196], n. 4].
Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all'ufficio del luogo nel quale è istituita la sede secondaria [2203] comma 2], indicando altresì la sede principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede secondaria. [Il rappresentante deve depositare presso il medesimo ufficio la sua firma autografa] (1).
La disposizione del secondo comma si applica anche all'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa [2506].
L'imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all'estero deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale [2194].
Note
(1) Periodo abrogato dall'art. 33, L. 24 novembre 2000, n. 340.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 25153/2024
Nel caso di domanda risarcitoria contro una società avente sede solo all'estero, priva in Italia di uno stabilimento o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, la competenza territoriale deve essere individuata in accordo con l'art. 7 del Reg. CE n. 1215 del 2012, nel luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire. (Nella specie, la S.C., in relazione alla domanda volta al risarcimento del danno da malformazioni causate dall'assunzione in gravidanza di talidomide sintetizzato da società tedesca, ha affermato la competenza del giudice del luogo di nascita di ciascuno dei soggetti lesi).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 25153 del 19 settembre 2024)