Articolo 2198 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Minori, interdetti e inabilitati

Dispositivo

I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di un'impresa commerciale [2195] da parte di un minore emancipato [397] o di un inabilitato [425] o nell'interesse di un minore non emancipato [320], [371], n. 3] o di un interdetto [397], [424], [425], [774] e i provvedimenti con i quali l'autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio [2194] a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.