Articolo 2269 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Responsabilità del nuovo socio
Dispositivo
Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio [2267].
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 9326/2010
In tema di società di persone, il soggetto che entri a far parte di una società in nome collettivo già costituita risponde con gli altri soci - in base a quanto disposto dall'art. 2269 c.c., dettato in materia di società semplice, ma applicabile anche alla società in nome collettivo in forza del richiamo operato dall'art. 2293 c.c. - per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio, non essendo una tale responsabilità condizionata dal fatto che dette obbligazioni risultino dalle scritture contabili della società.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9326 del 20 aprile 2010)