Articolo 2270 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Creditore particolare del socio

Dispositivo

Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti (1) sugli utili spettanti al debitore [2262] e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione [2282], [2283].

Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società [2272], [2305], [2531], [2614].

Note

(1) Il creditore particolare del socio può soddisfarsi solo sugli utili spettanti al socio suo debitore e mai sul patrimonio sociale.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 26476/2008

In tema di redditi prodotti in forma associata, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, il reddito di partecipazione agli utili del socio di società di persone costituisce, ai fini dell'IRPEF, reddito proprio del contribuente, al quale è imputato sulla base di presunzione di effettiva percezione, e non della società; detto socio, pertanto, ove non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito societario nella misura risultante dalla rettifica operata dall'Amministrazione finanziaria a carico della società ai fini dell'ILOR, è tenuto al pagamento del supplemento d'imposta. Ne consegue che, ove la società di persone abbia provveduto a definire il proprio reddito annuale mediante accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 564 del 1994 (conv. in legge n. 656 del 1994), ai soci deve essere attribuita per la medesima annualità la quota parte dell'imponibile risultante dall'imposta versata dalla società per la definizione della lite fiscale, costituendo l'imputazione al socio della quota parte del reddito della società corretta applicazione del disposto del citato art. 5; né assume rilievo, in contrario, l'art. 9- bis, comma 17, del d.l. n. 79 del 1997 (conv. in legge n. 140 del 1997), il quale, nel fare "salvi gli effetti delle definizioni perfezionate alla data del 15 dicembre 1995" ai sensi del predetto art. 3 del d.l. n. 564/94, ha come destinatari soltanto i soggetti (nella fattispecie, la società) che hanno provveduto a tale definizione. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Firenze, 18 ottobre 2004).(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 26476 del 4 novembre 2008)