Articolo 2294 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Incapace
Dispositivo
La partecipazione di un incapace (1) [1425] alla società in nome collettivo è subordinata in ogni caso all'osservanza delle disposizioni degli articoli [320], [371], [397], [424] e [425].
Note
(1) Sono necessarie le stesse autorizzazioni richieste per l'esercizio di un'impresa. In particolare, il minore soggetto alla responsabilità genitoriale dei genitori (v.315) o a tutela (v.343) nonché l'interdetto (v.414) e l'inabilitato (v.415) devono essere autorizzati dal tribunale su parere del giudice tutelare, alla continuazione dell'esercizio di un'impresa (v.320,371 e424). Il minore emancipato (v.390) deve essere autorizzato dal tribunale, su parere del giudice tutelare e sentito il curatore, per continuare nonché per iniziare un'impresa commerciale.
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