Articolo 2306 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Riduzione di capitale
Dispositivo
La deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo di ulteriori versamenti (1) può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine [2964] nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione [2188], [2623], n. 1] (2).
Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che l'esecuzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un'idonea garanzia [1179], [2445], [2503]; [119] c.p.c.].
Note
(1) La norma trova applicazione limitatamente alla riduzione del capitale per esuberanza e non a quella per perdite (v.2303).
(2) L'opposizione proposta da un creditore mira a dimostrare il pregiudizio causato dalla riduzione del capitale sociale. La legittimazione spetta a chiunque vanti un credito anteriore all'iscrizione della delibera nei confronti della società.