Articolo 2307 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Proroga della società

Dispositivo

Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della società [2273], entro tre mesi (1) dall'iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese [2188], [2305], [2531], [2964] (2).

Se l'opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell'opponente [2289].

In caso di proroga tacita [2295], n.9] ciascun socio può sempre recedere dalla società [1373], dando preavviso a norma dell'articolo [2285], e il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell'articolo [2270].

Note

(1) Il termine è di decadenza (v.2964).

(2) Durante la vita della società, il creditore particolare del socio non può infatti chiedere la liquidazione della quota del socio debitore (v.2305). Il creditore non ha quindi normalmente interesse alla proroga, in quanto solo lo scioglimento della società gli consente di soddisfarsi sulla quota di partecipazione spettante al debitore.