Articolo 2321 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Utili percepiti in buona fede

Dispositivo

Note

(1) In virtù del divieto sancito dall'art. 2320, l'approvazione del bilancio spetta istituzionalmente ai soci accomandatari, mentre gli accomandanti hanno il potere di impugnarlo. Da ciò consegue il diritto per questi ultimi di trattenere gli utili percepiti in buona fede.