Articolo 2322 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Trasferimento della quota

Dispositivo

Note

(1) La mancata approvazione del trasferimento della quota dell'accomandante rende l'atto inefficace nei confronti della società. E' del pari inefficace nei confronti della società il trasferimento della quota dell'accomandatario e la modificazione dell'atto costitutivo che ne consegue, qualora non decisa all'unanimità dai soci.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 11076/2025

2Cass. civ. n. 17255/2013

3Cass. civ. n. 20893/2008

4Cass. civ. n. 21803/2006

5Cass. civ. n. 2059/2000

6Cass. civ. n. 12906/1995