Articolo 2326 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Denominazione sociale

Dispositivo

Note

(1) La denominazione sociale assolve ad una duplice funzione: contraddistinguere sia il soggetto di diritto ("nomen") sia l'attività imprenditoriale esercitata attraverso la società (ditta), in modo tale che, laddove intervenga una scissione delle suddette nozioni, le stesse troveranno tutela rispettivamente negli artt.6 e7 e negli artt.2564 e2567.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 16163/2015