Articolo 2326 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Denominazione sociale
Dispositivo
La denominazione sociale (1) [2328], n. 2], in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società per azioni [2292], [2314], [2414], n. 1, [2453], [2515], [2567].
Note
(1) La denominazione sociale assolve ad una duplice funzione: contraddistinguere sia il soggetto di diritto ("nomen") sia l'attività imprenditoriale esercitata attraverso la società (ditta), in modo tale che, laddove intervenga una scissione delle suddette nozioni, le stesse troveranno tutela rispettivamente negli artt.6 e7 e negli artt.2564 e2567.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 16163/2015
La denominazione sociale è il nome necessario di una società di capitali e può essere, pertanto, distinta dalla ditta che, invece, individua l'impresa. Ne consegue che una società di capitali può utilizzare diverse ditte per identificare le sue diverse attività imprenditoriali purché, nel rispetto del principio di verità imposto dall'art. 2563 c.c., vi sia una connessione con la denominazione sociale.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 16163 del 30 luglio 2015)