Articolo 2327 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Ammontare minimo del capitale
Dispositivo
Note
(1) Il capitale della società, pur nel rispetto del minimo di legge, non può mai essere manifestamente insufficiente in relazione all'attività sociale svolta.
(2) L'art. 20 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, ha costituito la parola "centoventimila" con la seguente "cinquantamila".
Massime notarili correlate (3)
Entità minima del capitale sociale della o delle società risultanti da una fusione o da una scissione
Non è necessario determinare il capitale sociale minimo della o delle società risultanti da una fusione o da una scissione nella somma dei capitali delle società preesistenti.
Congruità del capitale in relazione all’oggetto
In sede di controllo di legittimità di un atto costitutivo o di uno statuto di società da parte del notaio non è possibile effettuare alcuna valutazione circa la congruità del capitale sociale rispetto all’oggetto poich...
Il capitale minimo di s.p.a. nel regime transitorio
(*) In relazione al nuovo ammontare minimo del capitale sociale di s.p.a., fissato dall’art. 2327 c.c. in euro 120.000, si deve ritenere che, stante la norma transitoria contenuta nell’art. 223-ter disp. att. c.c.: