Articolo 2344 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Mancato pagamento delle quote

Dispositivo

Se il socio non esegue i pagamenti dovuti [2445], [2630], n. 3], decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati [2334], [2356].

Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni [1223], [2531].

Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto [2347], [2351], [2466] (1).

Note

(1) Il divieto si riferisce esclusivamente ai versamenti iniziali necessari per la costituzione delcapitale socialee non a qualsiasi diversa richiesta di pagamento o di restituzione, o di nuovo versamento in caso di indebita restituzione, al fine della ricostruzione del capitale sociale.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 5154/1992

La norma di cui all'ultimo comma dell'ari. 2344 c.c., secondo cui i soci in mora nei versamenti delle quote dovute non possono esercitare il diritto di voto, si riferisce esclusivamente ai versamenti iniziali necessari per la costituzione del capitale sociale e non a qualsiasi diversa richiesta di pagamento o di restituzione, o di nuovo versamento in caso di indebita restituzione, al fine della ricostituzione del capitale sociale.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5154 del 29 aprile 1992)