Articolo 2354 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Titoli azionari

Dispositivo

Note

(1) Le indicazioni relative al contenuto delle azioni non sono essenziali per la giuridica esistenza e validità dei titoli dei quali non concretano i requisiti.

(2) Comma così sostituito con il D. L. 12 agosto 2016, n. 176, in vigore dal 24 settembre 2016, il quale ha modificato le parole «nei mercati regolamentati» con «nelle sedi di negoziazione».

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