Articolo 2366 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Formalità per la convocazione

Dispositivo

Note

(1) La norma prevede le modalità che devono essere rispettate perché l'assemblea si possa ritenere regolarmente convocata ed introduce alcune semplificazioni, affinché attraverso la convocazione tutti i soggetti interessati vengano a conoscenza dell'assemblea stessa e degli argomenti che saranno trattati e possano intervenire preparati.

(2) La cd. assemblea totalitaria è valida, anche in assenza delle prescritte formalità di convocazione, e salva la facoltà per ciascun partecipante di opporsi alla trattazione di argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, con la semplice maggioranza dei rappresentanti degli organi amministrativi e di controllo.

(3) Si impone l'obbligo di comunicazione delle deliberazioni assunte ai membri degli organi amministrativi e di controllo non presenti all'assemblea, così da garantire eguali livelli di informazione a tutti i componenti degli organi sociali.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 9776/2012

2Cass. civ. n. 23269/2005

3Cass. civ. n. 12012/1998

4Cass. civ. n. 1408/1981

Massime notarili correlate (6)

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