Articolo 2415 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Assemblea degli obbligazionisti

Dispositivo

L'assemblea degli obbligazionisti delibera:

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di gestione o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti (1).

Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel primo comma, numero 2, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte. Quando le obbligazioni sono ammesse al sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nell'assemblea degli obbligazionisti è disciplinata dalle leggi speciali (2).

La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle deliberazioni.

All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori, i sindaci e i componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza (3).

Note

(1) Le modifiche alle condizioni di prestito si effettuano con il consenso dei soli sottoscrittori delle emissioni cui tali condizioni accedono.

(2) Periodo aggiunto dall'art. 1, D. Lgs. 18 giugno 2012, n. 91. Tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013.

(3) Parole aggiunte dall'art. 1, D. Lgs. 18 giugno 2012, n. 91. Tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 7693/2006

Nel caso in cui una società abbia posto in essere una pluralità di emissioni obbligazionarie, aventi caratteristiche diverse, non vi è alcun interesse comune che leghi tra loro i sottoscrittori dei singoli prestiti, ciascuno dei quali è dotato di un proprio specifico regolamento negoziale, al quale risultano estranei i sottoscrittori degli altri prestiti. Ciò determina la necessità di dar vita ad altrettante organizzazioni degli obbligazionisti, con distinte assemblee (ed eventualmente distinti rappresentanti comuni), ciascuna delle quali è chiamata a deliberare su materie di interesse comune dei sottoscrittori del prestito al quale afferisce l'organizzazione. L'eventuale modificazione delle condizioni di ogni prestito richiede, pertanto, unicamente il consenso dei sottoscrittori di quella particolare emissione, nella peculiare forma assembleare indicata dall'art. 2415 c.c., poiché soltanto ad essi fa capo il relativo rapporto obbligatorio con la società emittente; ne consegue che l'approvazione della modifica con il concorso determinante dei sottoscrittori di obbligazioni rivenienti da un'emissione diversa comporta non già la mera annullabilità, ma l'inesistenza della relativa delibera, la cui impugnazione è sottratta al termine di decadenza previsto dall'art. 2377, secondo comma, richiamato dall'art. 2416, secondo comma, c.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7693 del 31 marzo 2006)