Articolo 2416 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea
Dispositivo
Le deliberazioni prese dall’assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli [2377] e [2379]. Le percentuali previste dall’articolo [2377] sono calcolate con riferimento all’ammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati.
L’impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 5591/2024
Deve essere disposta la rimessione della causa in pubblica udienza per la novità delle questioni implicate dalla decisione, che concernono – tra le altre – la questione della peculiare organizzazione ex lege degli azionisti di risparmio, a norma degli artt. 2416-2418 c.c. e 146-147 TUF, atteso che la legge, da un lato, li individua quale autonomo gruppo, centro unitario di interessi, ponendo la forma organizzativa dell'assemblea come deputata ad esprimere, con la regola maggioritaria, gli orientamenti della categoria, e, dall'altro lato, prevede che l'impugnazione si propone "in contraddittorio" del rappresentante comune, che ne ha la "rappresentanza processuale".(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5591 del 1 marzo 2024)