Articolo 2423 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico
Dispositivo
Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli [2424] e [2425].
Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo [2423] o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli [2424] e [2425].
Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
Sono vietati i compensi di partite. Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione (1).
Note
(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 24, comma 2, lettera a) della L. 23 dicembre 2021, n. 238.La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 24, comma 4) che la presente modifica si applica "per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019".
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 1147/2010
Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, i contributi a fondo perduto (in conto capitale o in conto impianti) costituiscono una sopravvenienza attiva tassabile nell'esercizio in cui sono stati incassati, ai sensi dell'art. 55, terzo comma, lett. c) del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo, applicabile "ratione temporis", modificato dall'art. 21, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), da indicare nello stato patrimoniale e nel conto economico del relativo bilancio rispettando l'obbligo, previsto dall'art. 2423-ter c.c., di iscrivere in tali documenti le voci previste negli artt. 2424 e 2425 c.c., separatamente e secondo l'uniforme ordine tassativo da essi imposto, senza possibilità di iscrizione di mere "registrazioni di memoria". Ne consegue che, quando il contributo sia stato concesso nel corso di un esercizio, ma erogato, "pro quota", in quello successivo, è inidonea la mera ripetizione dell'indicazione, già inserita nel bilancio relativo all'anno di concessione, dell'intero importo dello stesso nella posta "ratei e risconti passivi", perché in tal modo non viene operata alcuna scelta tra le pur possibili diverse rappresentazioni tecnico-contabili del fatto (riduzione del costo delle immobilizzazioni acquisite con quel contributo e gradato accreditamento dello stesso al conto economico sulla base della vita utile del cespite, con le connesse varianti di contabilizzazione; conferimento da parte di terzo non azionista, con costituzione di specifica riserva del patrimonio netto) e si giustifica la ripresa a tassazione della sopravvenienza attiva non dichiarata.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 1147 del 22 gennaio 2010)
Massime notarili correlate (6)
Riserve sopravvenute utilizzabili per l’aumento gratuito del capitale e situazione patrimoniale aggiornata
Non è necessaria la redazione di una situazione patrimoniale aggiornata nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, essendo all’uopo sufficiente l’attestazione dell’organo amministrativo che non sono intervenuti...
Deliberazioni di assemblea di società di capitali con prescrizione obbligatoria della verbalizzazione notarile
La deliberazione di una società di capitali, per le ipotesi in cui sia prescritta la verbalizzazione notarile (come nel caso delle delibere modificative dello statuto sociale), ove intervenga in assenza di tale verbaliz...
Riduzione del capitale per perdite: situazione patrimoniale
In tema di riduzione del capitale per perdite a norma degli artt. 2446-2447 (s.p.a.) e 2482-bis e ter c.c. (s.r.l.) la relazione, in cui va esposta la situazione patrimoniale della società con i medesimi criteri di chia...
Durata del primo esercizio sociale
Si ritiene legittima la previsione dell’atto costitutivo che stabilisca la durata del primo esercizio sociale per un periodo non superiore a 15 mesi decorrenti dalla data dell’atto medesimo.
Utilizzo del bilancio in sostituzione della situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c.
È possibile, eccezionalmente, utilizzare ai sensi dell’art. 2446 c.c., quale situazione patrimoniale l’ultimo bilancio di esercizio, chiuso da non oltre 180 giorni.
Utilizzo del bilancio in sostituzione della situazione patrimoniale ex art. 2482 bis c.c.
È possibile, eccezionalmente, utilizzare ai sensi dell’art. 2482 bis c.c., quale situazione patrimoniale l’ultimo bilancio di esercizio, chiuso da non oltre 180 giorni.