Articolo 2431 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Soprapprezzo delle azioni
Dispositivo
Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale,****ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'articolo [2430].
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 14676/2006
In tema d'imposta di registro, la distribuzione ai soci del fondo sovrapprezzo azioni, in quanto si esaurisca in un mero rimborso di capitale, già assoggettato ad imposta all'atto del conferimento, non costituisce un trasferimento di ricchezza, ma solo una restituzione di capitale esuberante - ossia in eccesso rispetto ai mezzi necessari per il conseguimento dello scopo sociale -, e non è quindi qualificabile come assegnazione, soggetta ad imposta proporzionale ai sensi dell'art. 4, lettera d), della parte I della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. (Cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Milano, 21 Febbraio 2000).(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 14676 del 23 giugno 2006)
Massime notarili correlate (3)
Legittimità della delibera di aumento di capitale adottata a maggioranza senza sovrapprezzo
È legittimo deliberare a maggioranza un aumento di capitale senza sovrapprezzo (ossia ad un prezzo non congruo), nell’ipotesi in cui sia riconosciuto a tutti i soci, e a tutti gli eventuali portatori di obbligazioni con...
Legittimità della delibera di aumento di capitale adottata all’unanimità senza sovrapprezzo
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Valori nominali e valori reali nei conferimenti di beni in natura
I conferimenti in natura possono avvenire anche per un valore nominale delle azioni con essi liberate, comprensivo del sovrapprezzo, inferiore a quello reale dei beni conferiti.