Articolo 2430 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Riserva legale
Dispositivo
Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Massime notarili correlate (3)
Limiti di operatività della “sterilizzazione” delle perdite
La “sterilizzazione” delle perdite emerse nell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 23/2020 opera esclusivamente al fine di sospendere gli obblighi di riduzione del capitale o di...
S.r.l. con capitale pari o superiore a diecimila euro - riduzione del capitale per perdite - delibera a maggioranza senza contestuale ricostituzione del capitale ad un importo pari o superiore ad euro diecimila - legittimità
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Aumento gratuito del capitale mediante utilizzo della riserva legale
Deve ritenersi ammissibile la delibera di aumento gratuito del capitale sociale da attuarsi mediante imputazione allo stesso, in tutto o in parte, della riserva legale, senza distinzione tra la parte di tale riserva ric...