Articolo 2439 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Sottoscrizione e versamenti

Dispositivo

Salvo quanto previsto nel quarto comma dell'articolo [2342], i sottoscrittori (1) delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un soprapprezzo, questo deve essere interamente versato all'atto della sottoscrizione.

Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine (2) che, nell'osservanza di quelli stabiliti dall'articolo [2441], secondo e terzo comma, deve risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto.

Note

(1) Il socio può obbligarsi a sottoscrivere un determinato aumento di capitale prima che lo stesso sia deliberato dall'assemblea, a condizione che la delibera intervenga nel termine stabilito.

(2) Il termine utile per la sottoscrizione delle nuove azioni può anche non risultare dalla delibera di aumento del capitale, atteso il richiamo contenuto nell'art. 2441.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 22016/2007

In materia di aumento di capitale di una società a responsabilità limitata, l'obbligo di versamento per il socio deriva non dalla deliberazione. ma dalla distinta manifestazione di volontà negoziale, consistente nella sottoscrizione della quota del nuovo capitale offertagli in opzione, ciò indipendentemente dall'avere egli concorso o meno con il proprio voto alla deliberazione di aumento; conseguentemente, per fondare la relativa pretesa, la società ha l'onere di provare non soltanto l'esistenza della deliberazione assembleare, ma anche la successiva sottoscrizione della quota di spettanza dell'aumento ad opera del socio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 22016 del 19 ottobre 2007)

2Cass. civ. n. 8876/2006

Nelle società per azioni, il socio può validamente obbligarsi nei confronti della società a sottoscrivere un determinato aumento di capitale prima che lo stesso sia formalmente deliberato dall'assemblea, dovendosi ritenere siffatto obbligo, in assenza di diverse pattuizioni, subordinato alla condizione sospensiva che la deliberazione di aumento del capitale intervenga nel termine stabilito o in quello desumibile dalle circostanze, e per la parte in cui l'impegno investa anche le azioni di nuova emissione sulle quali il socio non vanta il diritto di opzione alla ulteriore condizione che tali azioni non vengano sottoscritte dai soci titolari del predetto diritto nel termine assegnato ai fini dell'esercizio del medesimo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8876 del 14 aprile 2006)

3Cass. civ. n. 12539/1998

Il versamento effettuato dai soci della società in conto di futuro aumento di capitale, pur determinando un incremento del capitale sociale e pur non attribuendo alle relative somme la condizione giuridica proposta del capitale, ha una causa che, di norma, è diversa da quella del mutuo ed è simile, invece, a quella del conferimento in conto capitale, che è un conferimento a rischio. Ne deriva che all'autonomia privata sono consentiti, nelle società di capitali, conferimenti atipici e ciò sia nel senso che si tratta di conferimenti eseguiti al di fuori degli schemi giuridico-formali previsti per la costituzione delle società e per l'aumento del capitale sociale, sia perché sono conferimenti destinati ad incrementare il patrimonio della società fuori del capitale.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12539 del 14 dicembre 1998)

4Cass. civ. n. 611/1996

Il negozio di sottoscrizione dell'aumento di capitale di una società per azioni ha natura consensuale, e non reale, essendo il versamento dei tre decimi del valore nominale delle azioni sottoscritte, previsto dall'art. 2439 c.c., come quello da effettuare al momento della costituzione della società (art. 2329, n. 2, c.c.) rispetto al quale è ipotizzata la mora (art. 2334, comma 2) e la cui mancanza dà luogo, se l'atto costitutivo venga ugualmente omologato, alla cosiddetta nullità della società (art. 2332, n. 6) un'obbligazione derivante dal contratto e non elemento costitutivo dello stesso.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 611 del 26 gennaio 1996)