Articolo 2447 bis Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Dispositivo
La società può:
Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.
Massime notarili correlate (2)
Obbligazioni convertibili in quote di s.r.l. con procedimento “indiretto”
Si ritiene ammissibile l’emissione di obbligazioni convertibili in quote di partecipazione di una società terza s.r.l.; le quote della società terza offerte in conversione possono essere già in possesso della società em...
Delega ad uno o più amministratori per la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare
La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell’art. 2447 bis, lettera a c.c., può formare oggetto di delega ad uno o più amministratori od al comitato esecutivo ai sensi dell’art. 2381 c.c.