Articolo 2447 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Dispositivo

La società può:

Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.