Articolo 2447 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Finanziamento destinato ad uno specifico affare

Dispositivo

Note

(1) I proventi dell'affare costituiscono patrimonio separato rispetto a quello della società e, come tale, sottratto ai creditori della società medesima a condizione che vengano adempiute le prescrizioni previste dal presente comma.

(2) Ai creditori "generali" della società, oltre ai proventi dell'affare, o meglio ai ricavi dell'operazione e ai loro reimpieghi, sono sottratti i beni strumentali al compimento dell'operazione sino al rimborso del finanziamento o alla scadenza del termine previsto per lo stesso.Su tali beni i creditori sociali non possono esercitare azioni esecutive sino al rimborso del finanziamento ovvero ad una scadenza pattuita, essendo loro consentito esclusivamente di esercitare azioni conservative a tutela dei propri diritti dal momento che i beni in questione sono soggetti al vincolo di destinazione alla realizzazione dell'operazione finanziaria.

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