Articolo 2457 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Sostituzione degli amministratori
Dispositivo
L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio [2383]. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica [2380], [2386], [2458].
Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina [2318], [2455], [2475], [2542].