Articolo 2458 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori

Dispositivo

In caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori, la società si scioglie se nel termine di centottanta giorni non si è provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica [2457].

Per questo periodo il collegio sindacale [2397] nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario [2323], [2454], [2457].