Articolo 2460 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Modificazioni dell'atto costitutivo
Dispositivo
Le modificazioni dell'atto costitutivo [2365], [2436] devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della società per azioni [2368], [2369], [2376], e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.
Massime notarili correlate (2)
Legittimità di clausole che prevedono maggioranze superiori ai due terzi nelle decisioni dei soci
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