Articolo 2476 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci
Dispositivo
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali [2261], [2320] ed i documenti relativi all'amministrazione.
L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione (1).
In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi (2).
Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.
Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.
Note
(1) La Corte costituzionale con sentenza 14-29 dicembre 2005, n. 481 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità degli artt.2409,2476, terzo comma e2477, quarto comma c.c. in riferimento all'art. 76 e all'art. 3 Cost.
(2) Comma introdotto dal D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Massime giurisprudenziali (20)
1Cass. civ. n. 1358/2026
In tema di società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2476, ottavo comma, cod. civ., i soci non amministratori possono essere ritenuti solidalmente responsabili con gli amministratori solo quando abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, essendo richiesta una consapevolezza e una volizione del comportamento dannoso, qualificabile come stato soggettivo doloso.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 1358 del 21 gennaio 2026)
2Cass. civ. n. 30533/2025
Nell'attribuire al socio la facoltà di agire in via cautelare per la rimozione dell'amministratore, il legislatore ha inteso riconoscergli anche la facoltà di domandare la revoca, con sentenza, dell'amministratore, in presenza delle gravi irregolarità previste dall'art. 2476 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 30533 del 20 novembre 2025)
3Cass. civ. n. 23963/2025
In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, l'amministratore è tenuto ad agire con la diligenza dovuta in ragione della natura dell'attività svolta e senza incorrere in conflitto di interessi con la società amministrata, ai sensi degli artt. 2476, comma 1, e 1176, comma 2, del codice civile. Integra l'illecito contrattuale di cui all'art. 2476 del codice civile il fatto che l'amministratore, nell'esecuzione dei pagamenti dovuti a società terze, abbia fatto prevalere un interesse extrasociale incompatibile con quello della società e per la stessa pregiudizievole.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 23963 del 27 agosto 2025)
4Cass. civ. n. 22169/2025
In caso di mancata adozione di misure necessarie per la gestione della società, quali la ricapitalizzazione o messa in liquidazione, e di prosecuzione dell'attività in perdita, i soci possono essere ritenuti responsabili, ai sensi dell'art. 2476, comma 8, cod. civ., quando abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato la prosecuzione dell'attività causando l'aggravamento delle perdite.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 22169 del 1 agosto 2025)
5Cass. civ. n. 17125/2025
Laddove non intervenga la deliberazione dell'assemblea richiesta dallo statuto per il versamento da parte dell'amministratore di una s.r.l. di un compenso in proprio favore, l'amministratore stesso – risultando inadempiente al dovere di osservanza delle disposizioni statutarie – sarà tenuto al risarcimento in favore della società danneggiata, in forza dell'art. 2476, c.3, c.c.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 17125 del 25 giugno 2025)
6Cass. civ. n. 11077/2025
Nelle azioni di responsabilità ex art. 2476, comma 3, c.c., il socio attore agisce in sostituzione processuale nell'interesse della società, escludendosi conflitto di interessi e nomina di curatore speciale. In cassazione sono inammissibili le censure su difetto di rappresentanza tardivamente dedotto, sulla mancata ammissione di prove orali o documentali, salvo evidenza di violazione di legge o manifesta illogicità del giudice di merito, dovendosi specificare contenuto, finalità e rilevanza delle prove richieste.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 11077 del 27 aprile 2025)
7Cass. civ. n. 6925/2025
In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali, l'insindacabilità del merito delle scelte di gestione, nota come 'business judgement rule', trova un limite nell'imprudenza, irragionevolezza o arbitrarietà palese delle decisioni adottate. Gli amministratori sono tenuti a dimostrare di aver adottato tutte le cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per operare una scelta prudente e diligente. In caso di vendita di cespiti a prezzo irragionevolmente inferiore al mercato, senza giustificazioni per una repentina liquidazione, la mala gestio è accertata e comporta la loro responsabilità risarcitoria verso la società.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 6925 del 15 marzo 2025)
8Cass. civ. n. 18797/2024
In caso di accertamento di utili extracontabili nei confronti di una società a ristretta base sociale, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento ai soci è soddisfatto mediante rinvio per relationem alla motivazione dell'avviso emesso nei confronti della società, purché il socio abbia il potere di accedere alla documentazione della società ex art. 2476 c.c. La responsabilità fiscale del socio per la quota parte degli utili extracontabili della società si estende anche alla possibilità per l'amministrazione finanziaria di agire direttamente contro il socio, senza dover prima agire nei confronti della società. Questo è applicabile anche nel caso di ritenute d'imposta non operate dalla società, che configurano una responsabilità solidale sin dall'origine.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 18797 del 9 luglio 2024)
9Cass. civ. n. 8069/2024
In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali per il compimento di atti gestori non conservativi dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, i criteri di liquidazione del danno previsti dall'art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019, costituiti dalla differenza dei netti patrimoniali e dal deficit patrimoniale, attengono ad una valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. e sono applicabili - a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto - anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore della citata norma.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 8069 del 25 marzo 2024)
10Cass. civ. n. 7279/2023
In tema di società, il contratto concluso in conflitto di interessi integra l'illecito di cui all'art. 2476 c.c. allorché l'amministratore abbia fatto prevalere un interesse extrasociale, che oltre ad essere incompatibile con quello della società, sia per essa pregiudizievole, alla stregua di una valutazione della condotta, operata secondo un giudizio "ex ante", che tenga conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta analoga a quella adottata, nonché della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 7279 del 13 marzo 2023)
11Cass. civ. n. 7272/2023
L'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente ex artt. 2395 o 2476, comma 6, c.c., nella formulazione "ratione temporis" vigente, atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi; laddove ne ricorrano tutti gli estremi può, peraltro, configurarsi un concorso tra l'inadempimento della società e l'illecito dell'amministratore.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 7272 del 13 marzo 2023)
12Cass. civ. n. 25317/2021
Nel giudizio di responsabilità promosso dal socio di s.r.l. nei confronti dell'amministratore ai sensi dell'art. 2476 c.c., la società è litisconsorte necessario e l'amministratore, in quanto munito di poteri di rappresentanza dell'ente, versa in una situazione di conflitto di interessi che richiede la nomina di un curatore speciale, il quale mantiene la "legitimatio ad processum" solo fino a quando i soci non provvedono alla designazione di un nuovo legale rappresentante, spettando, poi, al giudice, acquisita la notizia, concedere un termine perentorio per la costituzione di quest'ultimo, in applicazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., pena la nullità degli atti processuali compiuti dopo tale designazione. (Nella specie, la S.C., riscontrata la nomina del liquidatore, nuovo legale rappresentante della società, già in pendenza del primo grado di giudizio, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando al giudice di appello, in diversa composizione, affinché provvedesse a decidere nuovamente la causa previa rinnovazione degli atti nulli ex art. 354, ultimo comma, c.p.c., e previa eventuale rimessione in termini ex art. 294 c.p.c. della parte non correttamente costituita).(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 25317 del 20 settembre 2021)
13Cass. civ. n. 19745/2018
La legittimazione individuale straordinaria, di cui all'art. 2476, comma 3, c.c., che consente al socio di proporre l'azione sociale di responsabilità, essendo riconducibile alla sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., permane anche in sede di gravame, quand'anche la società abbia omesso di impugnare la sentenza reiettiva della domanda risarcitoria, salva la sola ipotesi in cui l'azione sia stata fatta oggetto di rinuncia o transazione da parte dell'ente, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 5 dell'art. 2476 c.c., in materia di maggioranza deliberativa e potere di veto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19745 del 25 luglio 2018)
14Cass. civ. n. 17493/2018
In tema di azione individuale del socio di s.r.l., avente per oggetto l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, sussiste litisconsorzio necessario con la società medesima in quanto l'autonoma iniziativa del socio, riconosciuta dall'art. 2476, comma 3, c.c. senza vincolo di connessione con la quota di capitale dallo stesso posseduta, non toglie che si tratta pur sempre di un'azione sociale di responsabilità, rifluendo l'eventuale condanna dell'amministratore unicamente nel patrimonio sociale e potendo solo la società (non il socio) rinunciare all'azione e transigerla.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 17493 del 4 luglio 2018)
15Cass. civ. n. 2038/2018
La responsabilità solidale degli amministratori della s.r.l. per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società non costituisce una forma di responsabilità oggettiva posto che l’esonero da responsabilità previsto dall’art. 2476 c.c. non è ancorato al mero procedimento di rituale verbalizzazione del dissenso in occasione del consiglio di amministrazione deliberante, ma all’effettiva mancanza di qualsiasi profilo di colpa.–Compete anche al socio amministratore di s.r.l. il diritto, previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri e i documenti relativi alla gestione societaria compiuta dagli altri amministratori, cui egli non abbia in tutto o in parte partecipato.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2038 del 26 gennaio 2018)
16Cass. civ. n. 12454/2016
In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata per i danni ad essa cagionati da operazioni illegittime, il giudice ben può tenere conto, al fine di ricostruire nei limiti del possibile l'andamento degli affari sociali, e di valutare gli effetti concreti dell'operato degli amministratori medesimi, delle risultanze di scritture contabili informali, ossia non conformi alle prescrizioni di legge.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12454 del 16 giugno 2016)
17Cass. civ. n. 10936/2016
Nella società a responsabilità limitata, il singolo socio è legittimato, giusta l'art. 2476, comma 3, c.c., ad esercitare, come sostituto processuale, l'azione di responsabilità spettante alla società, nei cui confronti, pertanto, deve essere integrato il contraddittorio, quale litisconsorte necessaria.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10936 del 26 maggio 2016)
18Cass. civ. n. 12333/2012
La clausola compromissoria inserita nell'atto costitutivo di una società, che prevede la possibilità di deferire agli arbitri le controversie tra i soci, quelle tra la società e i soci nonché quelle promosse dagli amministratori e dai sindaci, in dipendenza di affari sociali o dell'interpretazione o esecuzione dello statuto sociale, non include anche l'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. promossa dal socio nei confronti dell'amministratore, non rilevando che quest'ultimo sia anche socio della società.(Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 12333 del 17 luglio 2012)
19Cass. civ. n. 16999/2004
L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità va deliberato, anche nelle società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2487 in relazione art. 2393, primo comma, c.c. nel testo antecedente l'entrata in vigore del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 3 , dall'assemblea dei soci: la mancanza di tale presupposto, incidente sulla legittimazione processuale del rappresentante della società, può anche essere rilevato d'ufficio dal giudice.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 16999 del 26 agosto 2004)
20Cass. civ. n. 11057/1993
Nelle società a responsabilità limitata in cui non esiste il collegio sindacale, il diritto dei soci che rappresentano almeno un terzo del capitale di far eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione, (art. 2489, primo comma, ult. parte, c.c.) è inderogabile (ult. comma, art. cit.) perché posto a tutela di interessi insopprimibili nella vita e nella gestione della società, mancante dell'organo di controllo. Pertanto, nel caso in cui lo statuto deroghi alla legge in senso più favorevole alla minoranza, abbassando il suddetto quorum, tale vantaggio non può essere eliminato se non con il consenso di tutti i soci, a prescindere dall'entità del valore della quota di ciascuno di essi.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11057 del 9 novembre 1993)
Massime notarili correlate (6)
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