Articolo 2510 bis Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Trasferimento della sede all'estero
Dispositivo
(1)Il trasferimento all'estero della sede statutaria è posto in essere mediante trasformazione in conformità alle disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale.
La trasformazione effettuata ai sensi del primo comma si considera trasferimento di sede all'estero, senza riguardo al luogo in cui è fissata la sede statutaria della società risultante dall'operazione (2).
Note
(1) Il Capo XI bis e il presente articolo sono stati introdotti dal D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19.
(2) Tale comma è stato aggiunto dopo il primo dall'art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 88.
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