Articolo 2515 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Denominazione sociale
Dispositivo
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa [2292], [2314], [2326], [2453], [2463], [2521], n. 2, [2567].
L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico [2511], [2545].
[Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente] (1).
Note
(1) Comma abrogato dall'art. 10, comma 5, L. 23 luglio 2009, n. 99.
Massime notarili correlate (2)
Iscrizione all’albo delle cooperative ed obblighi del notaio
In mancanza di espressa prescrizione al riguardo, l’obbligo di iscrizione all’Albo delle Cooperative da parte delle cooperative a mutualità prevalente, che condiziona (insieme agli altri requisiti previsti dalla legge)...
Regole per la composizione della denominazione
Pur non essendo espressamente previsto dall’art. 2521 c.c., il necessario coordinamento con la più generale previsione di cui all’art. 2515 c.c. fa ritenere che nella denominazione delle società cooperative deve essere...