Articolo 2515 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Denominazione sociale

Dispositivo

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa [2292], [2314], [2326], [2453], [2463], [2521], n. 2, [2567].

L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico [2511], [2545].

[Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente] (1).

Note

(1) Comma abrogato dall'art. 10, comma 5, L. 23 luglio 2009, n. 99.