Articolo 2520 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Leggi speciali

Dispositivo

Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili (1).

La legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci (2).

Note

(1) Le disposizioni delCodice Civilehanno dunque natura sussidiaria rispetto all'applicazione delle leggi speciali.

(2) Viene così mantenuta la natura mutualistica e il connesso trattamento per le cooperative previste da leggi speciali che formalmente non operino con i propri soci, destinando i propri servizi a soggetti appartenenti a categorie sociali svantaggiate o meritevoli di protezione