Articolo 2520 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Leggi speciali

Dispositivo

Note

(1) Le disposizioni delCodice Civilehanno dunque natura sussidiaria rispetto all'applicazione delle leggi speciali.

(2) Viene così mantenuta la natura mutualistica e il connesso trattamento per le cooperative previste da leggi speciali che formalmente non operino con i propri soci, destinando i propri servizi a soggetti appartenenti a categorie sociali svantaggiate o meritevoli di protezione